venerdì 11 febbraio 2011

Licenza di porto di armi

Licenza di porto di armi

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La licenza di porto di armi (comunemente detta "porto d'armi") permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione.

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Caratteristiche generali [modifica]

I cittadini della Repubblica Italiana in possesso dei requisiti per legge prescritti possono ottenere l'autorizzazione a portare o trasportare armi al di fuori della propria abitazione.
Il controllo di conformità ai requisiti da parte del cittadino e il rilascio di questa licenza è compito dell'Ufficio Armi della Questura o della Prefettura sotto la cui giurisdizione ha residenza legale il richiedente.
Il titolare di porto d'armi può portare le armi di cui alla licenza ed acquistare e trasportare armi e munizioni entro i limiti prescritti dalla Legge.
Esistono 3 tipologie di licenza di porto d'arma:
  • per "uso sportivo" (Licenza di porto di fucile per il tiro a volo)
  • per "uso venatorio" (Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)
  • per "difesa personale" (Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale)
Tutti i cittadini possono ottenere una licenza di porto d'arma purché non soggetti a sentenza restrittiva dei diritti civili da parte di un tribunale ed in possesso dei requisiti psicofisici richiesti.
La vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il porto d'armi è possibile ottenendo il nulla osta del questore all'acquisto e alla detenzione (Decreto del 23 novembre 2007, proposto dal Ministro degli Interni Giuliano Amato, recante modifiche alla legge n. 773 del 1931). La vendita è vietata ai minori, e sono inasprite pene e le sanzioni per venditori e cessionari che alienino un'arma a terzi sprovvisti di titolo idoneo all'acquisto. Il nullaosta ha validità di 30 giorni e consente un solo acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate ed il trasporto fino al luogo di detenzione.
Il Ministro degli Interni Giuseppe Pisanu propose nel 2003 l'obbligo del rinnovo annuale di tutti i tipi di licenze, dietro ripetizione dei controlli medici per esibire un certificato dettagliato alle questure. Questa misura non è mai entrata in vigore. Attualmente la durata è di 6 anni per le licenze di porto di fucile e di 5 anni per le licenze di porto di pistola.
La licenza di porto d'armi può essere rifiutata dal questore o dal prefetto oltre che per le persone condannate per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, o condannate per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche per coloro che siano stati condannati per delitti diversi, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi.
Per ottenere il porto d'armi necessitano due certificati medici, un attestato di idoneità al maneggio delle armi (se non si è prestato servizio nelle Forze Armate), non avere gravi precedenti penali e non esser affetti da problemi psichici.
Fino al 1986 non esisteva la licenza di porto di fucile per Tiro a Volo (uso sportivo), e per praticare attività come il tiro a segno senza dover pagare le tasse di Concessione Governativa per la caccia si ricorreva alla "licenza di trasporto di armi sportive". Essa permetteva unicamente il trasporto di armi classificate sportive fino ad un poligono prescelto, e solo tramite un percorso prefissato, entrambi annotati nella licenza.

Licenza di porto di fucile per uso sportivo [modifica]

Questo tipo di licenza viene rilasciato dalla Questura ed è una effettiva licenza di porto di fucile, differente dalla licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per il fatto che non abilita all'esercizio dell'attività venatoria. Autorizza inoltre al trasporto di tutte le armi comuni ed all'acquisto di armi e munizioni comuni.
La validità del libretto e quella del foglietto intercalare sono di anni 6 dalla data di rilascio, ed il titolare non è tenuto al versamento della tassa di concessione governativa.

Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia [modifica]

Questo tipo di licenza viene rilasciato dalla Questura ed autorizza al porto di armi lunghe ed all'esercizio dell'attività venatoria nei luoghi e nei periodi consentiti. Autorizza altresì all'acquisto di tutte le armi e munizioni comuni nonché al trasporto di armi comuni lunghe e corte. Inoltre il suo rilascio è vincolato al preventivo conseguimento della licenza di caccia (L.157/92) che può essere rilasciata a seguito di esame solo ai maggiori di anni 18.
Il libretto ha validità di anni 6 dalla data di rilascio, ed il titolare è soggetto a versamento della tassa di concessione governativa annuale, la quale è valida solo per l'esercizio dell'attività venatoria. Quando la tassa non risulti pagata la licenza di porto continua a valere ma non abilita alle attività di caccia, risultando alla stregua del porto di fucile per uso sportivo.

Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale [modifica]

Questo tipo di licenza viene normalmente rilasciato dalla Prefettura ed autorizza il porto di armi corte ai fini della difesa personale su tutto il territorio nazionale (fatte salve le limitazioni imposte dalla legge). Autorizza altresì acquisto e trasporto di armi lunghe e corte e munizionamento entro i limiti imposti dalla legge.
Questa licenza è oggi ottenibile solo per giustificato motivo da cittadini che per ragioni molto specifiche, puntuali e personali o professionali siano sottoposti a grave minaccia, ed il rilascio è pertanto fortemente discrezionale e assai limitato.
Il libretto di licenza ha validità di anni 5 dalla data del rilascio, mentre il foglietto intercalare va rinnovato ogni due anni. Il titolare è soggetto al versamento dell'imposta di concessione governativa ogni biennio. Contrariamente alle licenze di porto di fucile anche per uso di caccia e di quella per difesa personale, il mancato pagamento della concessione rende inefficace la licenza.

Licenza di porto di fucile per difesa personale [modifica]

È licenza identica al porto di fucile per uso sportivo, ma rilasciato dal questore per motivi legati alla difesa personale. Sebbene sia opinione del ministero dell'interno che solo questa licenza consenta il porto delle armi lunghe in qualsiasi situazione (fatta eccezione per le limitazioni derivanti dalla legge), la lettura e la comprensione del quadro normativo indicano chiaramente il contrario e ciò è riconfermato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione.

Porto e trasporto [modifica]

Per "porto" di un'arma si intende la pronta disponibilità della stessa ad esser brandita in qualsiasi momento senza difficoltà, anche se scarica, e/o la suscettibilità di un suo utilizzo immediato (es. pistola in fondina, fucile in spalla).
Per "trasporto" di un'arma si intende lo spostamento da un luogo all'altro effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato (es. fucile scarico in valigetta nel baule dell'auto, e munizioni separate dallo stesso).